La tassazione degli arretrati dell’assegno divorzile per diverso tempo è stata al centro di un chiarimento molto interessante dato dalla Corte di Giustizia Tributaria. Ecco tutto quello che devi sapere.
L’Assegno divorzile o assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge, consiste nell’obbligo appunto di uno dei due coniugi di versare in modo periodo all’altro un assegno. Questo avviene quando l’altro coniuge non lavora e non ha modo di potersi procurare risorse economiche per ragioni soggettive.
Ebbene, la tassazione degli arretrati dell’assegno divorzile per diverso tempo è stato al centro di un chiarimento da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Firenze, che ha così illustrato dei chiarimenti per quanto riguarda l’aspetto fiscale che riguarda proprio queste somme.
Assegno divorzile, come funziona la tassazione degli arretrati?
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Firenze, l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge non va dichiarato. Se si tratta di un pagamento una tantum, invece, ovvero di un pagamento effettuato in un’unica soluzione, in quel caso questa somma è soggetta a IRPEF. Gli alimenti per figli invece, non vengono tassati.
La Corte di Giustizia Tributaria di Firenze è anche intervenuta per illustrare che cosa accade, invece, nel caso di pagamento avvenuto in un’unica soluzione, ma di mensilità arretrate. Un marito per un tot di mesi non ha corrisposto alla moglie l’assegno divorzile. In seguito all’intervento dell’avvocato della moglie, il marito effettua il pagamento in un’unica soluzione degli arretrati. In questo caso, come vengono tassate queste somme, che vengono percepite in un unico pagamento?
La Corte di Giustizia Tributaria di Firenze, nella sentenza 174/2/2023 ha chiarito che gli arretrati di assegni di divorzio pagati in un’unica soluzione, vanno assoggettati a tassazione separata. In questo caso ci si rifà all’articolo 17 anche se questo non cita in modo esplicito gli arretrati divorzili che vengono pagati in un’unica soluzione. Per questo ci si rifà all’articolo 47, che adesso è diventato 50, che definisce i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Per ricapitolare, quindi, gli arretrati di assegni di divorzio, se pagati in un’unica soluzione sono soggetti a tassazione, ma tassazione separata. Ciò significa che questi vengono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Si permette in questo modo di avere maggior trasparenza nella gestione fiscale di queste somme di denaro.